Art. 1.

      1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento».